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Riposo giornaliero
La legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 -
Per tale giornata il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.
Il datore di lavoro porrà a conguaglio la retribuzione corrisposta al donatore di sangue con i contributi dovuti all’INPS.
A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti assicurati INPS con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi (anche se non aventi diritto all’indennità di malattia circ. 134367/1981 compresi gli apprendisti, i lavoratori agricoli ..).
NON SPETTANO
ai lavoratori autonomi e quelli che versano nella gestione separata.
I REQUISITI
(cir. n. 134367/81, punto 3)
Al fine del diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione:
il prelievo di sangue deve essere effettuato presso Centri autorizzati ( Centro di raccolta fisso o mobile, oppure presso un Centro trasfusionale, oppure presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità);
il limite quantitativo minimo alla donazione è fissato in 250 grammi.
LA MISURA
(cir. n. 134367/81, punto 4)
La retribuzione spettante al lavoratore donatore di sangue viene computata in " 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue": ne consegue che la retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo come sopra computata . Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) ovvero può avere titolo ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella giornata prima del termine dell'orario di lavoro).
La retribuzione (circ. 134367/81, punto 4) è così determinata:
per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, il datore di lavoro deve corrispondere ai donatori di sangue la normale retribuzione globale giornaliera che sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale ( 1/5 in caso di settimana corta circ. 134374/81)o, in mancanza, a quello di legge;
per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale, la retribuzione da corrispondere per la giornata di riposo si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6 (D.M. 8 aprile 1968, art. 4).
ai lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la retribuzione effettiva.
Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo ha natura indennitaria e, pertanto, non è assoggettabile a contributo. Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contributo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facolta' di chiederne il rimborso.
LA DOMANDA
(allegato 4 circ. 134367/81)
Sarà presentata dal datore di lavoro non tenuto alla denuncia contributiva o dagli artigiani che occupano solo apprendisti alla Sede INPS di competenza.
Alla domanda devono essere allegati, per ciascun donatore, la dichiarazione del donatore stesso ed il certificato medico .
Deve essere inoltrata alla Sede INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue ( D.M. 8 aprile 1968, art. 5).
Per la richiesta di rimborso e' stato predisposto apposito modulo di domanda cumulativa (allegato 5 circ. 134367/81).
LA DOCUMENTAZIONE
(circ. 134367/81)
da allegare, da parte del datore di lavoro, alla domanda di rimborso all’INPS:
certificato, firmato dal medico che effettua il prelievo, rilasciato dal Centro trasfusionale dove è avvenuta la donazione di sangue, attestante:
gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità;
il quantitativo di sangue prelevato;
i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati);
la gratuità della donazione, il giorno e l’ora del prelievo.
dichiarazione del donatore dalla quale risulti la gratuità della donazione di sangue e il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione; (all. 1);
elenco dei dipendenti che hanno donato il sangue nel mese (all. 2).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
(circ. 134367/81)
A conguaglio
I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva porranno a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e le alte somme dovute all'I.N.P.S. non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione per la donazione e' corrisposta al lavoratore. Inoltre dovrà essere trasmesso alla competente Sede dell'I.N.P.S. un elenco delle retribuzioni per donazioni di sangue conguagliate nel mese. (punto 5 della circolare). Anche agli operai agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per donazione di sangue saranno anticipate dal datore di lavoro e poste a conguaglio circ. 81/2007 -
Modalità di pagamento a conguaglio
L’ importo corrisposto ai donatori di sangue deve essere annotato dall’azienda in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM 10/2 in quanto somme a credito del datore di lavoro, nella casella COD il codice S110 e dalla dicitura "Donatori sangue circ. 134367/81, punto 5 , quinto capoverso.Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro qualora anticipi la prestazione dovrà indicare nel modulo di dichiarazione trimestrale DMAG-
Diretto
I datori di lavoro non tenuti alla compilazione della denuncia contributiva e gli artigiani che occupano solo apprendisti, ai fini della corresponsione del rimborso da parte dell'Istituto, sono tenuti alla presentazione della relativa domanda alla competente Sede I.N.P.S. Il rimborso sara' effettuato dall'I.N.P.S. mediante pagamento diretto. Per la richiesta di rimborso e' stato predisposto apposito modulo di domanda cumulativa All. 2.
Modalità di pagamento diretto
Il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue deve essere effettuato all'indirizzo indicato dalla ditta con il mezzo ritenuto più celere e conveniente (assegno circolare/assegno bancario o assegno di c/c postale). Qualora la ditta stessa abbia espressamente richiesto nella domanda anche le modalità di riscossione delle somme anticipate, la Sede, ove nulla osti, può aderire alla richiesta stessa riportando, come causale dei pagamenti la dicitura: donatori di sangue -
l’azienda deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
bonifico bancario o postale (IBAN);
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
da un documento di riconoscimento;
dal codice fiscale;
dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
N.B.:
LA CONTRIBUZIONE
Per le giornate di assenza per donazione di sangue e di emocomponenti, è previsto l’accredito figurativo della contribuzione (legge n. 107 del 4 maggio 1990 – circ. 144 del 19.06.1990)
Fonte " http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5974 "